Spese intermediazione immobiliare detraibili, attenzione all’anno del rogito

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In tema di spese di intermediazione immobiliare detraibili, il Fisco ha fatto chiarezza su alcuni punti. Vediamo quanto precisato.

Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “A gennaio 2022 abbiamo fatto il rogito, senza effettuare atto preliminare, per l’acquisto della prima casa. Le provvigioni per l’agenzia immobiliare le ho pagate a ottobre 2021 al momento dell’accettazione della proposta d’acquisto. Queste spese posso portarle in detrazione con i redditi relativi al 2021 o devo aspettare l’anno successivo?”.

Il Fisco ha chiarito che la spesa effettuata al momento dell’accettazione della proposta di acquisto può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa spesa è stata sostenuta, a condizione però che alla data di presentazione della dichiarazione risulti stipulato e registrato il rogito notarile e che nell’atto di compravendita dell’immobile sia stato indicato l’importo pagato per l’intermediazione immobiliare, oltre ai dati identificativi del mediatore (codice fiscale o partita Iva, numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione) e le modalità di pagamento.

Il Fisco ha poi voluto ricordare che la detrazione pari al 19% su un importo massimo di 1.000 euro per ciascuna annualità spetta all’acquirente dell’immobile che sostiene la spesa, a patto che l’unità immobiliare acquistata sia adibita ad abitazione principale e che i compensi per l’intermediazione siano stati pagati con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.
 

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