Superbonus 110 per interventi di demolizione e ricostruzione iniziati prima del dl Rilancio

È possibile beneficiare del superbonus 110 per cento per interventi di demolizione e ricostruzione iniziati prima del decreto Rilancio? Come regolarsi per la compilazione degli attestati di prestazione energetica, ante e post? Vediamo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 88, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che nel mese di maggio 2019 – quindi prima della promulgazione del decreto Rilancio – ha avviato lavori di ristrutturazione edilizia su una unità immobiliare unifamiliare indipendente che costituisce prima casa. L’intervento edilizio è in corso d’opera e gli interventi di efficientamento energetico in programma – isolamento delle strutture opache disperdenti e sostituzione della caldaia a metano con pompa di calore – non sono ancora stati fisicamente realizzati. 

 

Le Entrate hanno ricordato che la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che “l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’”. In particolare, in seguito a modifica normativa, via libera agli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali.

Per quanto riguarda, in particolare, il fatto che gli interventi di demolizione e ricostruzione per il quale si desidera beneficiare del superbonus 110 per cento sono iniziati prima del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, come evidenziato nella circolare n. 24/E del 2020, è possibile fruire del superbonus solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi. 

Il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’Attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Il contribuente ha la possibilità di “assolvere alla prova richiesta anche avvalendosi dell’Ape compilato con riferimento ai dati dell’impianto ante intervento al fine di ottenere due Ape (ante e post intervento) confrontabili”.

In particolare, l’Enea ha chiarito che, nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Per interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’Enea ha poi spiegato che dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 è necessario scorporare le spese derivanti all’ampliamento e l’Ape post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

 

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